Art. 2.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni e di cortei che trovino sede e svolgimento in piazze o vie di versare presso la Tesoreria dello Stato un deposito cauzionale la cui parametrazione e le cui modalità di pagamento sono stabilite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno».